Art. 14 · Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

Art. 14

Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

In vigore dal 13 set 2023
Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia. 2.   Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici oppure allacciati a un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.
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