Art. 25

Valutazione e pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento

In vigore dal 13 set 2023
Valutazione e pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento 1.   Nell'ambito del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima e relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999, ogni Stato membro presenta alla Commissione una valutazione globale del riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione globale contiene le informazioni di cui all'allegato X della presente direttiva ed è corredata della valutazione effettuata in applicazione dell', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/2001. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché ai portatori di interessi interessati dalla valutazione globale di cui al paragrafo 1 sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure, garantendo nel contempo che le autorità competenti non diffondano o pubblichino segreti commerciali o aziendali identificati come tali. 3.   Ai fini della valutazione globale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano un'analisi costi-benefici relativa al loro territorio in base alle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica. L'analisi costi-benefici è atta ad agevolare l'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffrescamento, tenendo conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto». Tale analisi costi-benefici può rientrare in una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (46). Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di effettuare le analisi costi-benefici, forniscono metodologie e ipotesi dettagliate conformemente all'allegato XI e definiscono e rendono pubbliche le procedure di analisi economica. 4.   Qualora la valutazione globale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e l'analisi di cui al paragrafo 3 del presente articolo individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffrescamento da calore di scarto efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri adottano misure adeguate al fine di sviluppare infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffrescamento, di incoraggiare lo sviluppo di impianti per l'utilizzo del calore di scarto, anche nel settore industriale, e/o di adattare lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e l'uso di riscaldamento e raffrescamento da calore di scarto e da fonti rinnovabili conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all', paragrafi 7 e 9. Qualora la valutazione globale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e l'analisi di cui al paragrafo 3 del presente articolo non individuino un potenziale i cui vantaggi superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell'analisi costi-benefici di cui all', paragrafo 7, lo Stato membro interessato, insieme alle autorità locali e regionali, ove del caso, può esentare le installazioni dai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. 5.   Gli Stati membri adottano politiche e misure che assicurano la concretizzazione del potenziale individuato nella valutazione globale svolta in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali politiche e misure comprendono almeno gli elementi che figurano nell'allegato X. Ciascuno Stato membro comunica tali politiche e misure nell'ambito dell'aggiornamento del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima presentato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima trasmessi a norma dell' e degli articoli da 7 a 12 di tale regolamento e delle pertinenti relazioni intermedie nazionali sull'energia e il clima presentate a norma di tale regolamento. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali elaborino piani locali di riscaldamento e raffrescamento, almeno nei comuni con popolazione complessiva superiore a 45 000 abitanti. I piani dovrebbero quanto meno: a) essere basati sulle informazioni e sui dati presentati nelle valutazioni globali effettuate in applicazione del paragrafo 1 e fornire una stima e una mappatura del potenziale di aumento dell'efficienza energetica, anche mediante la disponibilità di teleriscaldamento a bassa temperatura, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero del calore di scarto, e della quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e nel raffrescamento nell'area interessata; b) rispettare il principio «l'efficienza energetica al primo posto»; c) includere una strategia per concretizzare il potenziale individuato conformemente alla lettera a); d) essere elaborati coinvolgendo tutti i portatori di interessi regionali o locali pertinenti e garantire la partecipazione del pubblico, compresi i gestori dell'infrastruttura energetica locale; e) tenere conto delle pertinenti infrastrutture energetiche esistenti; f) prendere in considerazione le esigenze comuni delle comunità locali e di varie regioni o unità amministrative locali o regionali; g) valutare il ruolo delle comunità energetiche e di altre iniziative guidate dai consumatori che possono contribuire attivamente all'attuazione di progetti locali di riscaldamento e raffrescamento; h) includere un'analisi degli apparecchi e dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento presenti nei parchi immobiliari locali, prendendo in considerazione le potenzialità specifiche alla zona per le misure di efficienza energetica e affrontando le questioni degli edifici dalle prestazioni peggiori e delle esigenze delle famiglie vulnerabili; i) valutare in che modo finanziare l'attuazione delle politiche e delle misure e individuare meccanismi finanziari che permettano ai consumatori di passare al riscaldamento e al raffrescamento rinnovabili; j) prevedere una traiettoria per il conseguimento degli obiettivi dei piani in linea con la neutralità climatica e il monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione delle politiche e delle misure individuate; k) mirare a sostituire gli apparecchi di riscaldamento e raffrescamento vecchi e inefficienti negli enti pubblici con alternative ad alta efficienza allo scopo di eliminare gradualmente i combustibili fossili; l) valutare possibili sinergie con i piani delle autorità regionali o locali vicine al fine di incoraggiare investimenti congiunti e l'efficienza in termini di costi. Gli Stati membri provvedono affinché a tutte le parti competenti, compresi il pubblico e i pertinenti portatori di interessi privati, sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale di cui al paragrafo 1 e delle politiche e misure di cui al paragrafo 5. In quest'ottica gli Stati membri formulano raccomandazioni per aiutare le autorità regionali e locali ad attuare politiche e misure in materia di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico e basati sull'energia rinnovabile a livello regionale e locale che sfruttino il potenziale individuato. Gli Stati membri sostengono le autorità regionali e locali quanto più possibile e con ogni mezzo, anche con meccanismi di sostegno tecnico e sostegno finanziario. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di riscaldamento e raffrescamento siano in linea con gli altri requisiti di pianificazione in materia climatica, energetica e ambientale a livello locale onde evitare oneri amministrativi per le autorità locali e regionali e incoraggiare l'efficace attuazione dei piani. I piani locali di riscaldamento e raffrescamento possono essere realizzati congiuntamente da un gruppo di autorità locali vicine, in presenza di un adeguato contesto geografico e amministrativo e di un'appropriata infrastruttura di riscaldamento e raffrescamento. I piani locali di riscaldamento e raffrescamento sono valutati da un'autorità competente e, ove necessario, seguiti da adeguate misure di attuazione.
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