Art. 29

Servizi energetici

In vigore dal 13 set 2023
Servizi energetici 1.   Gli Stati membri promuovono il mercato dei servizi energetici e l'accesso ad esso delle PMI diffondendo informazioni chiare e accessibili su: a) contratti relativi ai servizi energetici disponibili e clausole che dovrebbero esservi incluse, al fine di garantire risparmi energetici e tutelare i diritti dei clienti finali; b) strumenti finanziari, incentivi, contributi, fondi di rotazione, garanzie, regimi assicurativi e prestiti per sostenere i progetti nel settore dei servizi di efficienza energetica; c) fornitori di servizi energetici disponibili, quali le ESCO, qualificati o certificati e relative qualificazioni o certificazioni conformemente all'; d) metodologie di monitoraggio e verifica e regimi di controllo della qualità disponibili. 2.   Gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di marchi di qualità, tra l'altro da parte di organizzazioni professionali, basati ove opportuno su norme europee o internazionali. 3.   Gli Stati membri rendono pubblico e aggiornano periodicamente un elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili qualificati o certificati e delle relative qualificazioni o certificazioni conformemente all', o predispongono un'interfaccia che consenta ai fornitori di servizi energetici di trasmettere tali informazioni. 4.   Gli Stati membri promuovono e garantiscono, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, il ricorso a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici di grandi dimensioni di proprietà di enti pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici valutino la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico e ad altri servizi energetici basati sulle prestazioni per la ristrutturazione di edifici non residenziali di grandi dimensioni con superficie coperta utile totale superiore a 750 m2. Gli Stati membri possono incoraggiare gli enti pubblici a combinare i contratti di rendimento energetico con servizi energetici ampliati, tra cui gestione della domanda e stoccaggio, al fine di garantire risparmi energetici e mantenere nel tempo i risultati ottenuti attraverso un monitoraggio continuo, un funzionamento efficiente e la manutenzione. 5.   Gli Stati membri sostengono il settore pubblico nell'esame delle offerte di servizi energetici, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia: a) offrendo contratti tipo per i contratti di rendimento energetico che contengono almeno gli elementi elencati all'allegato XV e tengono conto delle norme europee o internazionali esistenti, degli orientamenti disponibili in materia di gare di appalto e della guida Eurostat al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche; b) fornendo informazioni sulle buone pratiche per i contratti di rendimento energetico, che includano, se disponibile, un'analisi costi-benefici basata sull'approccio del ciclo di vita; c) promuovendo e rendendo pubblica una banca dati dei progetti attuati e in corso basati su contratti di rendimento energetico, nella quale siano indicati i risparmi energetici previsti e realizzati. 6.   Gli Stati membri sostengono il corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici adottando misure volte a: a) individuare e pubblicare uno o più punti di contatto da cui i clienti finali possono ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1; b) eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica per l'individuazione o l'attuazione, o entrambe, di misure di risparmio energetico; c) istituire organismi consultivi e intermediari di mercato indipendenti, segnatamente sportelli unici o meccanismi di sostegno analoghi, e promuoverne il ruolo al fine di stimolare lo sviluppo del mercato sul fronte della domanda e dell'offerta, nonché rendere pubbliche e accessibili agli attori del mercato le informazioni su tali meccanismi di sostegno. 7.   Per favorire il buon funzionamento del mercato dei servizi energetici gli Stati membri possono istituire un meccanismo specifico o designare un mediatore che assicuri il trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie sorte in merito a contratti relativi a servizi energetici e contratti di rendimento energetico. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio si astengano da ogni attività che possa impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o di misure di miglioramento dell'efficienza energetica od ostacolare lo sviluppo dei mercati di tali servizi o misure, compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.
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