Art. 9

Regimi obbligatori di efficienza energetica

In vigore dal 13 set 2023
Regimi obbligatori di efficienza energetica 1.   Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all', paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 3 del presente articolo che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell', paragrafi 8 e 9, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all', paragrafo 1. Se del caso, gli Stati membri possono stabilire che le parti obbligate ottemperino in tutto o in parte a tali obblighi di risparmio sotto forma di contributo al fondo nazionale per l'efficienza energetica conformemente all', paragrafo 14. 2.   Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all', paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica possono designare un'autorità pubblica responsabile dell'attuazione incaricata della gestione del regime. 3.   Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell', paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti di cui al paragrafo 11, lettera a), del presente articolo. 4.   Se le società di vendita di energia al dettaglio sono designate come parti obbligate a norma del paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, nell'adempiere il loro obbligo, tali società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore. 5.   Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di realizzare una quota dei risparmi energetici cui sono tenute presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri possono altresì imporre alle parti obbligate di raggiungere obiettivi di riduzione dei costi dell'energia, a condizione che essi comportino risparmi energetici nell'uso finale e siano calcolati conformemente all'allegato V, e di realizzare risparmi energetici mediante la promozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ivi comprese misure di sostegno finanziario che mitighino gli effetti del prezzo del carbonio sulle PMI e sulle microimprese. 6.   Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di collaborare con i servizi sociali, le autorità regionali, le autorità locali o i comuni onde promuovere misure di miglioramento dell'efficienza energetica presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Ciò comporta segnatamente individuare e rispondere alle esigenze specifiche di determinati gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti. Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno e gli incentivi finanziari a favore di misure di miglioramento dell'efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici. Gli Stati membri garantiscono l'ammissibilità delle misure per le singole unità situate in condomini. 7.   Nell'applicare i paragrafi 5 e 6, gli Stati membri impongono alle parti obbligate di riferire con cadenza annuale in merito ai risparmi energetici da esse realizzati grazie ad azioni promosse presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, ed esigono informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali, con indicazione delle variazioni dei risparmi energetici rispetto alle informazioni trasmesse in precedenza, nonché sul sostegno tecnico e finanziario fornito. 8.   Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia primaria o consumo di energia finale. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Ai fini della conversione del volume di risparmi energetici, si applicano i poteri calorifici netti di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (41) e il fattore di energia primaria a norma dell', a meno che non sia giustificabile l'uso di altri coefficienti di conversione. 9.   Gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica finalizzati allo svolgimento di una verifica documentata su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti obbligate. La misurazione, il controllo e la verifica sono eseguiti indipendentemente dalle parti obbligate. Se un soggetto è parte obbligata nell'ambito di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica a norma dell' della presente direttiva e dell'EU ETS per l'edilizia e i trasporti stradali in conformità della direttiva 2003/87/CE, il sistema di monitoraggio e verifica garantisce che nel calcolo e nella comunicazione dei risparmi energetici derivanti dalle misure di risparmio energetico del soggetto si tenga conto del prezzo del carbonio trasferito al momento dell'immissione in consumo del combustibile in conformità della direttiva 2003/87/CE. 10.   Gli Stati membri informano la Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima presentate in conformità dell' del regolamento (UE) 2018/1999, dei sistemi di misurazione, controllo e verifica predisposti, ivi compresi i metodi utilizzati, le problematiche individuate e le soluzioni attuate per farvi fronte. 11.   Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono autorizzare le parti obbligate a: a) contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento; b) contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi purché non oltre la fine dei periodi d'obbligo stabiliti all', paragrafo 1. Gli Stati membri che autorizzano quanto sopra assicurano che la certificazione dei risparmi energetici di cui al primo comma, lettera a), segua una procedura di riconoscimento posta in essere negli Stati membri, chiara, trasparente e aperta a tutti i partecipanti al mercato e che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione. Gli Stati membri valutano l'impatto dei costi diretti e indiretti dei regimi obbligatori di efficienza energetica sulla competitività delle industrie ad alta intensità energetica esposte alla concorrenza internazionale e, se del caso, adottano misure volte a ridurre al minimo tale impatto. 12.   Gli Stati membri pubblicano annualmente i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2023:1791:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo