Art. 9

Autorità competenti e punto di contatto unico

In vigore dal 14 dic 2022
Autorità competenti e punto di contatto unico 1.   Ogni Stato membro designa o istituisce una o più autorità competenti responsabili della corretta applicazione e, se necessario, dell’esecuzione delle norme della presente direttiva a livello nazionale. Per quanto riguarda i soggetti critici nei settori di cui ai punti 3 e 4 della tabella di cui all’allegato della presente direttiva, le autorità competenti sono, in linea di principio, le autorità competenti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554 Per quanto riguarda i soggetti critici nel settore di cui al punto 8 della tabella di cui all’allegato della presente direttiva, le autorità competenti sono, in linea di principio, le autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 Gli Stati membri possono designare una diversa autorità competente per i settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella figurante nell’allegato della presente direttiva in conformità dei quadri nazionali esistenti. Qualora designino o istituiscano più di un’autorità competente, gli Stati membri definiscono chiaramente i compiti di ciascuna delle autorità interessate e provvedono affinché esse cooperino efficacemente per svolgerli a norma della presente direttiva, anche per quanto riguarda la designazione e le attività del punto di contatto unico di cui al paragrafo 2. 2.   Ciascuno Stato membro designa o istituisce un punto di contatto unico, che svolga una funzione di collegamento allo scopo di garantire la cooperazione transfrontaliera con i punti di contatto unici di altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all’ («punto di contatto unico»). Se del caso, uno Stato membro designa il suo punto di contatto unico all’interno di una autorità competente. Se del caso, uno Stato membro può provvedere affinché il suo punto di contatto unico svolga anche una funzione di collegamento con la Commissione e garantisca la cooperazione con i paesi terzi. 3.   Entro il 17 luglio 2028, e successivamente ogni due anni, i punti di contatto unici trasmettono alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all’ una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese a norma dell’, paragrafo 3. La Commissione, in cooperazione con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, sviluppa un modello comune per la presentazione delle relazioni. Le autorità competenti possono utilizzare, su base volontaria, tale modello comune per la presentazione delle relazioni ai fini della presentazione delle relazioni di sintesi di cui al primo comma. 4.   Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente e il punto di contatto unico dispongano dei poteri e delle risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate a svolgere in modo efficace ed efficiente i compiti che sono loro assegnati. 5.   Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente, ove opportuno e conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, si consulti e cooperi con le altre autorità nazionali competenti, comprese quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto e della protezione dei dati personali, e con i soggetti critici e le parti interessate pertinenti. 6.   Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente ai sensi della presente direttiva cooperi e scambi informazioni con le autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 sui rischi di cibersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici e sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici che hanno ripercussioni sui soggetti critici, anche per quanto riguarda le pertinenti misure adottate dalla rispettiva autorità competente e dalle autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 7.   Entro tre mesi dalla designazione o istituzione dell’autorità competente e del punto di contatto unico, ogni Stato membro notifica alla Commissione la loro identità e i loro compiti e responsabilità ai sensi della presente direttiva e i loro dati di contatto, e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. Gli Stati membri informano la Commissione qualora decidano di nominare autorità diverse dalle autorità competenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, quali autorità competenti in relazione ai soggetti critici nei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all’allegato. Ogni Stato membro rende pubblica l’identità della rispettiva autorità competente e del punto di contatto unico. 8.   La Commissione rende disponibile al pubblico un elenco dei punti di contatto unici.
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