Art. 8
Soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali
In vigore dal 14 dic 2022
Soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali
Gli Stati membri provvedono affinché l’ e i capi III, IV e VI non si applichino ai soggetti critici che hanno individuato nei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all’allegato. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni di diritto interno atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per tali soggetti critici, a condizione che dette disposizioni siano coerenti con il diritto dell’Unione applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2022:2557:oj#art-8