Art. 11

Cooperazione tra Stati membri

In vigore dal 14 dic 2022
Cooperazione tra Stati membri 1.   Ogniqualvolta ciò sia opportuno, gli Stati membri si consultano reciprocamente in merito ai soggetti critici al fine di un’applicazione coerente della presente direttiva. Tali consultazioni si svolgono, in particolare, per i soggetti critici che: a) utilizzano infrastrutture critiche fisicamente collegate tra due o più Stati membri; b) fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti critici in altri Stati membri; c) sono stati individuati come soggetti critici in uno Stato membro e forniscono servizi essenziali ad altri Stati membri o in altri Stati membri. 2.   Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono intese a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e, ove possibile, a ridurre gli oneri amministrativi a loro carico.
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