Art. 13

Misure di resilienza dei soggetti critici

In vigore dal 14 dic 2022
Misure di resilienza dei soggetti critici 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici adottino misure tecniche, di sicurezza e organizzative adeguate e proporzionate per garantire la propria resilienza, in base alle informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri in merito alla valutazione del rischio dello Stato membro e in base ai risultati della valutazione del rischio del soggetto critico, incluse misure necessarie per: a) evitare il verificarsi di incidenti, prendendo debitamente in considerazione le misure di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici; b) assicurare un’adeguata protezione fisica dei propri siti e delle infrastrutture critiche prendendo debitamente in considerazione, ad esempio, recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro, impianti di rilevamento e controllo degli accessi; c) contrastare e resistere alle conseguenze degli incidenti e mitigarle, prendendo debitamente in considerazione procedure e protocolli di gestione dei rischi e delle crisi e pratiche di allerta; d) ripristinare le proprie capacità operative in caso di incidenti, prendendo debitamente in considerazione misure di continuità operativa e l’individuazione di catene di approvvigionamento alternative al fine di ripristinare la fornitura del servizio essenziale; e) assicurare un’adeguata gestione della sicurezza del personale, prendendo debitamente in considerazione misure quali la definizione di categorie di personale che svolgono funzioni critiche, l’introduzione di autorizzazioni di accesso ai siti e alle infrastrutture critiche così come alle informazioni sensibili, istituendo procedure per i controlli dei precedenti personali in conformità dell’ e designando le categorie di persone tenute a sottoporsi a tali controlli dei precedenti personali, e definendo adeguati requisiti di formazione e qualifiche; f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e), prendendo debitamente in considerazione corsi di formazione, materiale informativo ed esercitazioni. Ai fini del primo comma, lettera e), gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici tengano conto del personale dei fornitori esterni di servizi nel definire le categorie di personale che svolgono funzioni critiche. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici predispongano e applichino un piano di resilienza o un documento o documenti equivalenti, in cui siano descritte le misure di cui al paragrafo 1. Qualora i soggetti critici abbiano redatto documenti o adottato misure conformemente agli obblighi previsti da altri atti giuridici pertinenti per le misure stabilite al paragrafo 1, essi possono utilizzare tali documenti e misure per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente articolo. Nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, l’autorità competente può dichiarare conformi, in tutto o in parte, agli obblighi di cui a presente articolo le misure esistenti di rafforzamento della resilienza di un soggetto critico che affrontano in modo adeguato e proporzionato le misure tecniche, di sicurezza e organizzative di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascun soggetto critico designi un funzionario di collegamento o equivalente come punto di contatto con le autorità competenti. 4.   Su richiesta dello Stato membro che ha individuato il soggetto critico, e con l’accordo del soggetto critico interessato, la Commissione organizza missioni di consulenza, conformemente alle disposizioni di cui all’, paragrafi 6, 8 e 9, per consigliare il soggetto critico riguardo all’adempimento degli obblighi di cui al capo III. La missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, a tale Stato membro e al soggetto critico interessato. 5.   La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all’, adotta linee guida non vincolanti per specificare ulteriormente le misure tecniche, di sicurezza e organizzative che possono essere adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le necessarie specifiche tecniche e metodologiche relative all’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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