Art. 12

Valutazione del rischio da parte dei soggetti critici

In vigore dal 14 dic 2022
Valutazione del rischio da parte dei soggetti critici 1.   Fatto salvo il termine di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici effettuino una valutazione del rischio, entro nove mesi dal ricevimento della notifica di cui all’, paragrafo 3, e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, valutino, basandosi sulle valutazioni del rischio degli Stati membri e su altre fonti di informazioni pertinenti, al fine di valutare tutti i rischi rilevanti che potrebbero perturbare la fornitura dei loro servizi essenziali («valutazione del rischio dei soggetti critici»). 2.   Le valutazioni del rischio dei soggetti critici tengono conto di tutti i rischi rilevanti naturali e di origine umana che potrebbero causare un incidente, compresi quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica, le minacce ibride e altre minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541. La valutazione del rischio dei soggetti critici tiene conto della misura in cui altri settori di cui all’allegato dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico e della misura in cui tale soggetto critico dipende dai servizi essenziali forniti da altri soggetti in taluni altri settori, se del caso, anche negli Stati membri e nei paesi terzi vicini. Qualora un soggetto critico abbia effettuato altre valutazioni del rischio o redatto documenti conformemente agli obblighi previsti da altri atti giuridici pertinenti per la propria valutazione del rischio dei soggetti critici, può utilizzare tali valutazioni e documenti per soddisfare i requisiti stabiliti al presente articolo. Nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, l’autorità competente può decidere di dichiarare conforme, in tutto o in parte, ai requisiti del presente articolo una valutazione del rischio esistente di un soggetto critico che affronta i rischi e il grado di dipendenza di cui al primo comma del presente paragrafo.
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