Art. 10

Sostegno degli Stati membri ai soggetti critici

In vigore dal 14 dic 2022
Sostegno degli Stati membri ai soggetti critici 1.   Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l’elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell’organizzazione di esercitazioni per testare la propria resilienza nonché la prestazione di consulenza e di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono fornire risorse finanziarie ai soggetti critici, ove ciò sia necessario e giustificato da obiettivi di interesse pubblico. 2.   Ogni Stato membro provvede affinché la rispettiva autorità competente cooperi e scambi informazioni e buone prassi con i soggetti critici dei settori di cui all’allegato. 3.   Gli Stati membri agevolano la condivisione volontaria di informazioni fra i soggetti critici in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, riguardo, in particolare, alle informazioni classificate e sensibili, alla concorrenza e alla protezione dei dati personali.
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