Art. 14

Controlli dei precedenti personali

In vigore dal 14 dic 2022
Controlli dei precedenti personali 1.   Gli Stati membri precisano le condizioni in base alle quali il soggetto critico è autorizzato, in casi debitamente motivati e tenendo conto della valutazione del rischio dello Stato membro, a presentare richieste di controlli dei precedenti personali per le persone che: a) rivestono ruoli sensibili all’interno del soggetto critico o a vantaggio di quest’ultimo, segnatamente in relazione alla resilienza del soggetto critico; b) sono autorizzate ad accedere — direttamente o a distanza — ai suoi siti e ai suoi sistemi informatici o di controllo, anche in relazione alla sicurezza del soggetto critico; c) sono presi in considerazione per l’assunzione in ruoli che rientrano nei criteri di cui alle lettere a) o b). 2.   Le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono valutate entro un lasso di tempo ragionevole e trattate conformemente al diritto e alle procedure nazionali, e al diritto dell’Unione pertinente e applicabile, compresi il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (37). I controlli dei precedenti personali sono proporzionati e strettamente limitati a quanto necessario e sono effettuati al solo scopo di valutare un potenziale rischio per la sicurezza del soggetto critico interessato. 3.   Il controllo dei precedenti personali di cui al paragrafo 1, come minimo: a) conferma l’identità della persona che è soggetta al controllo dei precedenti personali; b) verifica i precedenti penali di tale persona per quanto riguarda reati rilevanti ai fini di uno specifico ruolo. Nell’effettuare i controlli dei precedenti personali, gli Stati membri, si avvalgono del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali conformemente alle procedure stabilite nella decisione quadro 2009/315/GAI e, ove pertinente e applicabile, nel regolamento (UE) 2019/816 per ottenere le informazioni sui precedenti penali in possesso di altri Stati membri. Le autorità centrali di cui all’, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI e all’, punto 5), del regolamento (UE) 2019/816 forniscono risposte alle richieste di informazioni in questione entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, conformemente all’, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI.
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