Art. 14 · Controlli dei precedenti personali

Art. 14

Controlli dei precedenti personali

In vigore dal 14 dic 2022
Controlli dei precedenti personali 1.   Gli Stati membri precisano le condizioni in base alle quali il soggetto critico è autorizzato, in casi debitamente motivati e tenendo conto della valutazione del rischio dello Stato membro, a presentare richieste di controlli dei precedenti personali per le persone che: a) rivestono ruoli sensibili all’interno del soggetto critico o a vantaggio di quest’ultimo, segnatamente in relazione alla resilienza del soggetto critico; b) sono autorizzate ad accedere — direttamente o a distanza — ai suoi siti e ai suoi sistemi informatici o di controllo, anche in relazione alla sicurezza del soggetto critico; c) sono presi in considerazione per l’assunzione in ruoli che rientrano nei criteri di cui alle lettere a) o b). 2.   Le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono valutate entro un lasso di tempo ragionevole e trattate conformemente al diritto e alle procedure nazionali, e al diritto dell’Unione pertinente e applicabile, compresi il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (37). I controlli dei precedenti personali sono proporzionati e strettamente limitati a quanto necessario e sono effettuati al solo scopo di valutare un potenziale rischio per la sicurezza del soggetto critico interessato. 3.   Il controllo dei precedenti personali di cui al paragrafo 1, come minimo: a) conferma l’identità della persona che è soggetta al controllo dei precedenti personali; b) verifica i precedenti penali di tale persona per quanto riguarda reati rilevanti ai fini di uno specifico ruolo. Nell’effettuare i controlli dei precedenti personali, gli Stati membri, si avvalgono del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali conformemente alle procedure stabilite nella decisione quadro 2009/315/GAI e, ove pertinente e applicabile, nel regolamento (UE) 2019/816 per ottenere le informazioni sui precedenti penali in possesso di altri Stati membri. Le autorità centrali di cui all’, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI e all’, punto 5), del regolamento (UE) 2019/816 forniscono risposte alle richieste di informazioni in questione entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, conformemente all’, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI.
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