Art. 6
Individuazione dei soggetti critici
In vigore dal 14 dic 2022
Individuazione dei soggetti critici
1. Entro il 17 luglio 2026 ogni Stato membro individua i soggetti critici per i settori e i sottosettori di cui all’allegato.
2. Quando uno Stato membro individua i soggetti critici ai sensi del paragrafo 1, tiene conto dei risultati della propria valutazione del rischio dello Stato membro e della propria strategia e applica tutti i criteri seguenti:
a)
il soggetto fornisce uno o più servizi essenziali;
b)
il soggetto opera, e la sua infrastruttura critica è situata, sul territorio di tale Stato membro; e
c)
un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti, determinati in conformità dell’, paragrafo 1, sulla fornitura da parte del soggetto di uno o più servizi essenziali, o sulla fornitura di altri servizi essenziali nei settori di cui all’allegato che dipendono da tale o tali servizi essenziali.
3. Ogni Stato membro redige un elenco dei soggetti critici individuati a norma del paragrafo 2 e provvede affinché a tali soggetti critici sia notificato che sono stati individuati come tali entro un mese dall’individuazione stessa. Gli Stati membri informano tali soggetti critici degli obblighi di cui ai capi III e IV e della data a decorrere dalla quale si applicano loro tali obblighi, fatto salvo l’. Gli Stati membri informano i soggetti critici dei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all’allegato che non hanno obblighi di cui ai capi III e IV, salvo misure nazionali diverse.
Il capo III si applica ai soggetti critici interessati 10 mesi dopo la data della notifica di cui al primo comma del presente paragrafo.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti ai sensi della presente direttiva notifichino alle autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 l’identità dei soggetti critici individuati ai sensi del presente articolo entro un mese dall’individuazione. Tale notifica specifica, ove applicabile, che i soggetti critici interessati sono soggetti dei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all’allegato della presente direttiva e non hanno obblighi di cui ai capi III e IV della stessa.
5. Quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni, gli Stati membri riesaminano e, se del caso, aggiornano l’elenco dei soggetti critici individuati di cui al paragrafo 3. Qualora tali aggiornamenti portino all’individuazione di soggetti critici ulteriori, a questi ultimi si applicano i paragrafi 3 e 4. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i soggetti non più individuati come critici a seguito di un aggiornamento ricevano notifica di tale fatto in tempo utile e del fatto che non debbano più adempiere agli obblighi di cui al capo III a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica.
6. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora raccomandazioni e linee guida non vincolanti volti ad aiutare gli Stati membri a individuare i soggetti critici.
Storico versioni
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