Art. 7
Effetti negativi rilevanti
In vigore dal 14 dic 2022
Effetti negativi rilevanti
1. Nella determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all’, paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri tengono conto dei criteri seguenti:
a)
il numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto interessato;
b)
la misura in cui altri settori e sottosettori di cui all’allegato dipendono dal servizio essenziale in questione;
c)
l’impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull’ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull’incolumità pubblica o sulla salute della popolazione;
d)
la quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale o dei servizi essenziali interessati;
e)
l’area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi eventuali impatti transfrontalieri, tenendo conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di alcuni tipi di aree geografiche, come quelle insulari, remote o montane;
f)
l’importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale.
2. A seguito dell’individuazione dei soggetti critici di cui all’, paragrafo 1, ciascuno Stato membro comunica senza indebito ritardo alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
un elenco dei servizi essenziali in tale Stato membro qualora vi siano servizi essenziali aggiuntivi rispetto all’elenco dei servizi essenziali di cui all’, paragrafo 1;
b)
il numero di soggetti critici individuati per ciascun settore e sottosettore di cui all’allegato e per ciascun servizio essenziale;
c)
le soglie applicate per specificare uno o più criteri di cui al paragrafo 1.
Le soglie di cui al primo comma, lettera c), possono essere presentate come tali o in forma aggregata.
Gli Stati membri comunicano successivamente le informazioni di cui al primo comma quando necessario, e almeno ogni quattro anni.
3. La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all’, adotta linee guida non vincolanti per agevolare l’applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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