Art. 19
Gruppo per la resilienza dei soggetti critici
In vigore dal 14 dic 2022
Gruppo per la resilienza dei soggetti critici
1. È istituito il gruppo per la resilienza dei soggetti critici. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici sostiene la Commissione e agevola la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni su questioni attinenti alla presente direttiva.
2. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione in possesso, se del caso, di un nulla osta di sicurezza. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare i portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione può invitare esperti del Parlamento europeo a partecipare alle riunioni del gruppo per la resilienza dei soggetti critici.
Il rappresentante della Commissione presiede il gruppo per la resilienza dei soggetti critici.
3. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici ha i compiti seguenti:
a)
assistere la Commissione nel fornire aiuto agli Stati membri per il rafforzamento della loro capacità di contribuire a garantire la resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;
b)
analizzare le strategie al fine di individuare le migliori prassi in relazione alle stesse;
c)
facilitare lo scambio di migliori prassi per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti critici da parte degli Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 1, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e intersettoriali e per quanto riguarda i rischi e gli incidenti;
d)
se del caso, contribuire, per questioni relative alla presente direttiva, ai documenti sulla resilienza a livello dell’Unione;
e)
contribuire alla preparazione delle linee guida di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 5, e, su richiesta, di ogni atto delegato o di esecuzione adottato ai sensi della presente direttiva;
f)
analizzare le relazioni di sintesi di cui all’, paragrafo 3, al fine di promuovere la condivisione delle migliori prassi sulle azioni intraprese ai sensi dell’, paragrafo 3;
g)
condividere migliori prassi in relazione alla notifica di incidenti di cui all’;
h)
discutere le relazioni di sintesi sulle missioni di consulenza e le lezioni apprese ai sensi dell’, paragrafo 10;
i)
scambiare informazioni e migliori prassi in materia di innovazione, ricerca e sviluppo in relazione alla resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;
j)
se del caso, scambiare informazioni su questioni relative alla resilienza dei soggetti critici con le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti dell’Unione.
4. Entro il 17 gennaio 2025 e in seguito ogni due anni, il gruppo per la resilienza dei soggetti critici stabilisce un programma di lavoro sulle azioni da intraprendere per realizzare i propri obiettivi e compiti. Tale programma di lavoro è coerente con le prescrizioni e gli obiettivi della presente direttiva.
5. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici si riunisce periodicamente, e in ogni caso almeno una volta all’anno, con il gruppo di cooperazione istituito a norma della direttiva (UE) 2022/2555 al fine di promuovere e agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni.
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità procedurali necessarie per il funzionamento del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, conformemente all’, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
7. Entro il 17 gennaio 2027, e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, la Commissione trasmette al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi sulle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 4.
Storico versioni
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