Art. 29

Delega di potere e conferimento di competenze di esecuzione con riguardo ai documenti da scambiare nell'ambito del regime di sospensione dall'accisa

In vigore dal 19 dic 2019
Delega di potere e conferimento di competenze di esecuzione con riguardo ai documenti da scambiare nell'ambito del regime di sospensione dall'accisa 1.   La Commissione adotta atti delegati a norma dell' che stabiliscono la struttura e il contenuto dei documenti amministrativi elettronici scambiati attraverso il sistema informatizzato, ai fini degli articoli da 20 a 25 e dei documenti di riserva di cui agli nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme e procedure applicabili agli scambi di documenti amministrativi elettronici mediante il sistema informatizzato, nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa e le norme e procedure applicabili all'uso dei documenti di riserva di cui agli . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   Ciascuno Stato membro determina le situazioni in cui il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile e stabilisce le norme e procedure da seguire in dette situazioni ai fini e in conformità degli .
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