Art. 28

Prove alternative di ricevimento e di uscita

In vigore dal 19 dic 2019
Prove alternative di ricevimento e di uscita 1.   Fatto salvo l', la nota di ricevimento di cui all', paragrafo 1, o la nota di esportazione di cui all', paragrafi 1 e 2 , attestano la conclusione di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa conformemente all', paragrafo 2. 2.   In deroga al paragrafo 1, in assenza della nota di ricevimento o della nota di esportazione per motivi diversi da quelli elencati all', una prova alternativa della conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa può essere fornita in conformità dei paragrafi 3 e 4. 3.   Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), e iv), e lettera b), e all', paragrafo 4, la prova alternativa della conclusione della circolazione può essere fornita anche mediante un visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, sulla base di appropriati elementi di prova, che attesti che i prodotti sottoposti ad accisa hanno raggiunto la loro destinazione. Un documento di riserva di cui all', paragrafo 1, lettera a), costituisce un elemento di prova appropriato. 4.   Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto iii) o v), per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa nelle circostanze di cui al paragrafo 2 sono usciti dal territorio dell'Unione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione: a) accettano un visto delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita attestante che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio dell'Unione o che i prodotti sottoposti ad accisa sono stati vincolati al regime di transito esterno conformemente all', paragrafo 1, lettera a), punto v), quale elemento appropriato di prova dell'uscita dei prodotti dal territorio dell'Unione, b) possono prendere in considerazione qualsiasi combinazione dei seguenti elementi di prova: i) una bolla di consegna; ii) un documento firmato o autenticato dall'operatore economico che ha trasportato i prodotti sottoposti ad accisa fuori dal territorio dell'Unione attestante l'uscita dei prodotti; iii) un documento in cui l'autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo certifica la consegna conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili a tale certificazione in detto Stato o paese; iv) i registri tenuti dall'operatore economico comprovanti la fornitura di prodotti a navi, aeromobili o impianti offshore; v) altre prove accettabili per le autorità dello Stato membro di spedizione. 5.   Quando le prove appropriate sono state accettate dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, queste concludono la circolazione nel sistema informatizzato.
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