Art. 26

Indisponibilità del sistema informatizzato

In vigore dal 19 dic 2019
Indisponibilità del sistema informatizzato 1.   In deroga all', paragrafo 1, se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a condizione che: a) i prodotti siano accompagnati da un documento di riserva contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all', paragrafo 2; b) lo speditore informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell'inizio della circolazione. Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere allo speditore una copia del documento di cui alla lettera a) del primo comma, la verifica, da parte dello Stato membro di spedizione, dei dati contenuti in tale copia e, se l'indisponibilità del sistema informatizzato è imputabile allo speditore, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell'inizio della circolazione. 2.   Non appena il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore presenta una bozza di documento amministrativo elettronico ai sensi dell', paragrafo 2. Non appena i dati figuranti sulla bozza di documento amministrativo elettronico sono verificati, conformemente all', paragrafo 3, tale documento sostituisce il documento di riserva di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo. L', paragrafo 4, l', paragrafo 1, e gli si applicano in quanto compatibili. 3.   Una copia del documento di riserva di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è conservata dallo speditore nella sua contabilità. 4.   Se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore può modificare la destinazione dei prodotti come indicato all', paragrafo 7, o frazionare la circolazione di prodotti energetici come indicato all' e comunica tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione mediante mezzi di comunicazione alternativi. A tal fine lo speditore informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima che abbia inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento della circolazione. I paragrafi 2 e 3 si applicano in quanto compatibili. 5.   Se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v), lo speditore fornisce al dichiarante una copia del documento di riserva di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a). Il dichiarante fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di esportazione una copia di tale documento di riserva, il cui contenuto corrisponde ai prodotti sottoposti ad accisa figuranti nella dichiarazione di esportazione, o l'identificativo unico del documento di riserva.
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