Art. 21
Trattamento del documento amministrativo elettronico per i prodotti esportati
In vigore dal 19 dic 2019
Trattamento del documento amministrativo elettronico per i prodotti esportati
1. Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v) , le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 221, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ("Stato membro di esportazione"), se quest'ultimo Stato membro è diverso da quello di spedizione.
2. Il dichiarante fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di esportazione il codice unico di riferimento amministrativo che designa i prodotti sottoposti ad accisa figuranti nella dichiarazione di esportazione.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione verificano, prima dello svincolo per l'esportazione, se i dati del documento amministrativo elettronico corrispondono a quelli contenuti nella dichiarazione di esportazione.
4. Qualora constatino incoerenze tra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione avvalendosi del sistema informatizzato.
5. Se i prodotti non devono più uscire dal territorio doganale dell'Unione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione, non appena sono a conoscenza del fatto che i prodotti non dovranno più uscire dal territorio doganale dell'Unione, ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione mediante il sistema informatizzato. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio la notifica allo speditore. Al momento del ricevimento della notifica, lo speditore, a seconda dei casi, annulla il documento amministrativo elettronico come previsto all', paragrafo 6, o modifica la destinazione dei prodotti, come previsto all', paragrafo 7.
Storico versioni
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