Art. 19
Inizio e conclusione dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa
In vigore dal 19 dic 2019
Inizio e conclusione dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa inizia:
a)
nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), nel momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il deposito fiscale di spedizione;
b)
nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si conclude:
a)
nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa;
b)
nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti hanno lasciato il territorio dell'Unione;
c)
nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto v), nel momento in cui i prodotti sono vincolati al regime di transito esterno.
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