Art. 17

Garanzia

In vigore dal 19 dic 2019
Garanzia 1.   Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse stabilite, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione dall'accisa siano coperti da una garanzia prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato. 2.   Non è richiesta alcuna garanzia per i movimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse, salvo in casi debitamente giustificati. 3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono, alle condizioni da esse stabilite, permettere che la garanzia di cui al paragrafo 1 sia prestata dal trasportatore o vettore, dal proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa, dal destinatario o congiuntamente da due o più di tali soggetti e dai soggetti di cui al paragrafo 1. 4.   La garanzia è valida in tutta l'Unione. 5.   Lo Stato membro di spedizione può non esigere la prestazione di una garanzia per i seguenti movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa: a) i movimenti che hanno luogo interamente nel suo territorio; b) se gli altri Stati membri interessati sono d'accordo, i movimenti di prodotti energetici aventi luogo all'interno dell'Unione per via marittima. 6.   Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate intese a disciplinare la prestazione e la validità di una garanzia.
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