Art. 20
Documento amministrativo elettronico
In vigore dal 19 dic 2019
Documento amministrativo elettronico
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato di cui all' della decisione (UE) 2020/263 ("sistema informatizzato").
3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico.
Se tali dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speditore.
4. Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), all'articolo16, paragrafo 1, lettera b), e all', paragrafo 4, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.
Se i prodotti sottoposti ad accisa sono destinati a un depositario autorizzato nello Stato membro di spedizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato.
5. Lo speditore fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa, o, se non c'è una persona che accompagna, al trasportatore o vettore, il codice unico di riferimento amministrativo. La persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa, il trasportatore o vettore esibiscono tale codice su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione dall'accisa. Tuttavia, ove opportuno, le autorità competenti possono chiedere una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualunque altro documento commerciale.
6. Lo speditore può annullare il documento amministrativo elettronico, avvalendosi del sistema informatizzato, fintantoché la circolazione non ha avuto inizio ai sensi dell', paragrafo 1.
7. Durante la circolazione in regime di sospensione dall'accisa, lo speditore può modificare, mediante il sistema informatizzato, la destinazione o il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa in una delle destinazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) o v), o, se del caso, all', paragrafo 4. A tal fine lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento elettronico di cambiamento di destinazione avvalendosi del sistema informatizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2020:262:oj#art-20