Art. 1
Oggetto
In vigore dal 19 dic 2019
Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti ("prodotti sottoposti ad accisa"):
a)
prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;
b)
alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;
c)
tabacchi lavorati di cui alla direttiva 2011/64/UE.
2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili al le accise o al l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.
3. Gli Stati membri possono applicare imposte:
a)
su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa;
b)
sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d'affari.
Tuttavia, l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.
Storico versioni
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