Art. 3

Definizioni

In vigore dal 19 dic 2019
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) "depositario autorizzato" la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività, a fabbricare, trasformare, detenere, immagazzinare, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa in un deposito fiscale; 2) "territorio di uno Stato membro" il territorio di uno Stato membro al quale si applicano i trattati, a norma degli articoli 349 e 355 TFUE, a eccezione dei territori terzi; 3) "territorio dell'Unione" i territori degli Stati membri; 4) "territorio terzo" qualsiasi territorio di cui all', paragrafi 2 e 3; 5) "paesi terzi" qualsiasi Stato o territorio cui non si applicano i trattati; 6) "regime di sospensione dall'accisa" un regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione, al magazzinaggio o alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa; 7) "importazione" l'immissione di prodotti in libera pratica a norma dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013; 8) "ingresso irregolare" l'ingresso nel territorio dell'Unione di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 e per i quali è sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento, o sarebbe sorta se i prodotti fossero soggetti a dazi doganali; 9) "destinatario registrato" una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa dal territorio di un altro Stato membro; 10) "speditore registrato" una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità; 11) "deposito fiscale" un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, immagazzinati, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall'accisa da un depositario autorizzato nell'esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale; 12) "speditore certificato" una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di spedire, nell'esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro; 13) "destinatario certificato" una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di ricevere, nell'esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro; 14) "Stato membro di destinazione" lo Stato membro in cui devono essere consegnati o utilizzati i prodotti sottoposti ad accisa conformemente alle disposizioni della presente direttiva; 15) "sgravio" esonero dall'obbligo di pagare l'importo di un'accisa che non è stata pagata; 16) "rimborso" il risarcimento dell'importo di un'accisa che è stata pagata.
Storico versioni

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