Art. 4
Applicazione territoriale
In vigore dal 19 dic 2019
Applicazione territoriale
1. La presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano al territorio dell'Unione.
2. La presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE non si applicano ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale dell'Unione:
a)
isole Canarie;
b)
i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE;
c)
isole Åland;
d)
isole Anglo-normanne.
3. La presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE non si applicano ai territori di cui all'articolo 355, paragrafo 3, TFUE né ai seguenti altri territori che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione:
a)
isola di Helgoland;
b)
territorio di Büsingen;
c)
Ceuta;
d)
Melilla;
e)
Livigno.
4. La Spagna può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano alle isole Canarie - con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica delle medesime - per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all', a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.
5. La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano ai territori di cui al paragrafo 2, lettera b), – fatte salve misure d'adeguamento alla loro situazione ultraperiferica – per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all', a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.
6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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