Art. 5
Statuto territoriale speciale
In vigore dal 19 dic 2019
Statuto territoriale speciale
1. Ai fini della presente direttiva, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati conclusi rispettivamente con la Francia, l'Italia, Cipro e il Regno Unito, non sono considerati paesi terzi il Principato di Monaco, San Marino, le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia e l'Isola di Man.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione:
a)
del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia;
b)
di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia;
c)
delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro;
d)
dell'Isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal) siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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