Art. 5

Statuto territoriale speciale

In vigore dal 19 dic 2019
Statuto territoriale speciale 1.   Ai fini della presente direttiva, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati conclusi rispettivamente con la Francia, l'Italia, Cipro e il Regno Unito, non sono considerati paesi terzi il Principato di Monaco, San Marino, le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia e l'Isola di Man. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione: a) del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia; b) di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia; c) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro; d) dell'Isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal) siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2020:262:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo