Art. 7
Debitore dell'accisa
In vigore dal 19 dic 2019
Debitore dell'accisa
1. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è:
a)
per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa di cui all', paragrafo 3, lettera a):
i)
il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo;
ii)
in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, di cui all', paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all', paragrafi 1 e 3, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo;
b)
per quanto riguarda la detenzione o il magazzinaggio di prodotti sottoposti ad accisa di cui all', paragrafo 3, lettera b), la persona che detiene o immagazzina prodotti sottoposti ad accisa o qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione o al loro magazzinaggio, o una combinazione di tali persone in conformità del principio di responsabilità in solido;
c)
per quanto riguarda la fabbricazione, compresa la trasformazione, di prodotti sottoposti ad accisa di cui all', paragrafo 3, lettera c), la persona che fabbrica i prodotti sottoposti ad accisa e, in caso di fabbricazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro fabbricazione;
d)
per quanto riguarda l'importazione o l'ingresso irregolare di prodotti soggetti ad accisa di cui all', paragrafo 3, lettera d): il dichiarante quale definito all', punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013 ("dichiarante") o qualsiasi altra persona di cui all'articolo 77, paragrafo 3, di tale regolamento e, in caso di ingresso irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale ingresso irregolare.
2. Qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento della stessa accisa, essi sono responsabili congiuntamente e solidalmente di tale debito.
Storico versioni
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