Art. 9
Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa
In vigore dal 19 dic 2019
Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa
1. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell', paragrafo 3, lettera a), l'immissione in consumo ha luogo nel territorio dello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità.
2. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa è stata rilevata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell', paragrafo 3, lettera a), e non è possibile determinare dove si sia verificata l'irregolarità, essa si presume avvenuta nel territorio dello Stato membro e nel momento in cui è stata rilevata.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sono stati o si presume che siano stati immessi in consumo informano le autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
4. Se i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa non sono giunti a destinazione e durante la circolazione non è stata rilevata alcuna irregolarità che abbia dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell', paragrafo 3, lettera a), l'irregolarità si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione nel momento in cui è iniziata la circolazione, a meno che, entro un termine di quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all', paragrafo 1, sia fornita la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, della conclusione della circolazione conformemente all', paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.
Se la persona che ha prestato la garanzia di cui all' non è o potrebbe non essere a conoscenza del fatto che i prodotti non sono giunti a destinazione, le è concesso un termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di tale informazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per consentirle di fornire la prova della conclusione della circolazione conformemente all', paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.
5. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 4, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all', paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applica il paragrafo 1.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità informano le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata applicata l'accisa, le quali procedono al rimborso o allo sgravio non appena ricevono la prova dell'applicazione dell'accisa nell'altro Stato membro.
6. Ai fini del presente articolo, per "irregolarità" si intende una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa diversa da quella di cui all', paragrafi 5 e 6 , a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa conformemente all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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