Art. 25

Formalità alla conclusione di un movimento di prodotti esportati

In vigore dal 19 dic 2019
Formalità alla conclusione di un movimento di prodotti esportati 1.   Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto iii), e, ove opportuno, lettera b), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano una nota di esportazione, avvalendosi del sistema informatizzato, sulla base delle informazioni sull'uscita dei prodotti ricevute dall'ufficio doganale di uscita a norma dell'articolo 329 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o dall'ufficio in cui sono espletate le formalità per l'uscita dei prodotti dal territorio doganale di cui all', paragrafo 2, della presente direttiva, attestante che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio dell'Unione. 2.   Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto v), le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano una nota di esportazione sulla base delle informazioni ricevute dall'ufficio doganale di uscita a norma dell'articolo 329, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione effettuano una verifica elettronica dei dati sulla base dei quali la nota di esportazione deve essere compilata in conformità dei paragrafi 1 e 2. Una volta verificati tali dati e se lo Stato membro di spedizione è diverso dallo Stato membro di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano la nota di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.
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