Art. 27

Documenti di riserva a destinazione o in caso di esportazione

In vigore dal 19 dic 2019
Documenti di riserva a destinazione o in caso di esportazione 1.   Quando, nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all', paragrafo 4, la nota di ricevimento di cui all', paragrafo 1, non può essere presentata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa entro il termine di cui a tale articolo, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di destinazione o perché, nella situazione di cui all', paragrafo 1, le procedure di cui all', paragrafo 2, non sono ancora state completate, il destinatario presenta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, salvo in casi debitamente giustificati, un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento e attestante la conclusione della circolazione. Fatto salvo il caso in cui il destinatario sia in grado di presentare la nota di ricevimento in tempi brevi mediante il sistema informatizzato in conformità dell', paragrafo 1, o in casi debitamente giustificati, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia del documento di riserva di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, che la trasmettono allo speditore o la tengono a sua disposizione. Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di destinazione o non appena le procedure di cui all', paragrafo 2, sono completate, il destinatario presenta una nota di ricevimento conformemente all', paragrafo 1. I paragrafi 3 e 4 dell' si applicano in quanto compatibili. 2.   Quando, nel caso di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto iii) o v) , la nota di esportazione di cui all', paragrafi 1 e 2, o la notifica che i prodotti non usciranno dal territorio dell'Unione di cui all', paragrafo 5, non può essere compilata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di esportazione, o perché, nella situazione di cui all', paragrafo 1, le procedure di cui all', paragrafo 2, non sono ancora state completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione un documento contenente gli stessi dati della nota di esportazione o della notifica e attestante la conclusione della circolazione o che i prodotti non usciranno dal territorio dell'Unione, fatto salvo il caso in cui la nota di esportazione o la notifica possa essere compilata in tempi brevi mediante il sistema informatizzato, o in casi debitamente giustificati. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inviano allo speditore una copia del documento di cui al primo comma o la tengono a sua disposizione. Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di esportazione o non appena le procedure di cui all', paragrafo 2, sono completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano una nota di esportazione conformemente all', paragrafi 1 e 2, o la notifica di cui all', paragrafo 5. L', paragrafo 3, si applica in quanto compatibile.
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