Art. 30
Procedure semplificate in un solo Stato membro
In vigore dal 19 dic 2019
Procedure semplificate in un solo Stato membro
Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che ha luogo interamente nel loro territorio, inclusa la possibilità di derogare all'obbligo di supervisione elettronica di tale circolazione.
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