Art. 32

Acquisto da parte di un privato

In vigore dal 19 dic 2019
Acquisto da parte di un privato 1.   L'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa acquistati da un privato per uso personale, e trasportati dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro dal privato, è applicata soltanto nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati. 2.   Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1 siano destinati all'uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi: a) status commerciale del detentore dei prodotti sottoposti ad accisa e le ragioni per le quali li detiene; b) luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa si trovano o, se del caso, modo di trasporto utilizzato; c) qualsiasi documento relativo ai prodotti sottoposti ad accisa; d) natura dei prodotti sottoposti ad accisa; e) quantità dei prodotti sottoposti ad accisa. 3.   Per l'applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a: a) prodotti a base di tabacco: — sigarette: 800 pezzi, — sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): 400 pezzi, — sigari: 200 pezzi, — tabacco da fumo: 1,0 kg; b) bevande alcoliche: — bevande spiritose: 10 l, — prodotti intermedi: 20 l, — vino: 90 l (di cui 60 l, al massimo, di vino spumante), — birra: 110 l, 4.   Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell'acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modalità di trasporto atipiche, da un privato o per conto di un privato. Ai fini del presente paragrafo, per "modalità di trasporto atipiche" si intende il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori economici.
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