Art. 51

Esercizio della delega

In vigore dal 19 dic 2019
Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafo 10, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da . 3.   La delega di potere di cui all', paragrafo 10, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale 'Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafo 10, dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
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