Art. 49

Rifornimenti per navi e aeromobili

In vigore dal 19 dic 2019
Rifornimenti per navi e aeromobili Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni dell'Unione relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali concernenti le esenzioni a essi inerenti.
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