Art. 48
Piccoli produttori di vino
In vigore dal 19 dic 2019
Piccoli produttori di vino
1. Gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di vino dagli obblighi di cui agli articoli da 14 a 31 nonché dagli altri obblighi relativi alla circolazione e al controllo. Se questi piccoli produttori effettuano essi stessi operazioni intraunionali, ne informano le rispettive autorità e rispettano gli obblighi prescritti dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (16).
2. Se i piccoli produttori di vino sono esonerati dagli obblighi a norma del paragrafo 1, il destinatario, mediante il documento prescritto dal regolamento delegato (UE) 2018/273 o mediante un riferimento allo stesso, informa delle consegne di vino ricevute le autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
3. Ai fini del presente articolo, per "piccolo produttore" si intende un produttore che produce in media meno di 1 000 hl di vino all'anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, a norma dell', paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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