Art. 53

Relazione sull'attuazione della presente direttiva

In vigore dal 19 dic 2019
Relazione sull'attuazione della presente direttiva Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La prima relazione è presentata entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva. In particolare, la prima relazione valuta l'applicazione e l'impatto delle disposizioni nazionali adottate e applicate ai sensi dell', tenendo conto delle pertinenti prove dell'impatto di tali disposizioni per quanto concerne effetti transfrontalieri, frode, elusione, evasione o abuso, nonché l'impatto sul corretto funzionamento del mercato interno e sulla salute pubblica. Gli Stati membri, su richiesta, presentano alla Commissione le pertinenti informazioni disponibili necessarie a stilare la relazione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
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