Art. 53 · Relazione sull'attuazione della presente direttiva

Art. 53

Relazione sull'attuazione della presente direttiva

In vigore dal 19 dic 2019
Relazione sull'attuazione della presente direttiva Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La prima relazione è presentata entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva. In particolare, la prima relazione valuta l'applicazione e l'impatto delle disposizioni nazionali adottate e applicate ai sensi dell', tenendo conto delle pertinenti prove dell'impatto di tali disposizioni per quanto concerne effetti transfrontalieri, frode, elusione, evasione o abuso, nonché l'impatto sul corretto funzionamento del mercato interno e sulla salute pubblica. Gli Stati membri, su richiesta, presentano alla Commissione le pertinenti informazioni disponibili necessarie a stilare la relazione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
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