Art. 54
Disposizioni transitorie
In vigore dal 19 dic 2019
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri consentono il ricevimento di prodotti sottoposti ad accisa secondo le formalità stabilite agli della direttiva 2008/118/CE fino al 31 dicembre 2023.
Le notifiche di cui all', paragrafo 5, della presente direttiva possono essere effettuate con mezzi diversi dal sistema informatizzato fino al 13 febbraio 2024.
Storico versioni
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