Art. 54

Disposizioni transitorie

In vigore dal 19 dic 2019
Disposizioni transitorie Gli Stati membri consentono il ricevimento di prodotti sottoposti ad accisa secondo le formalità stabilite agli della direttiva 2008/118/CE fino al 31 dicembre 2023. Le notifiche di cui all', paragrafo 5, della presente direttiva possono essere effettuate con mezzi diversi dal sistema informatizzato fino al 13 febbraio 2024.
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