Art. 57
Obblighi di informativa
In vigore dal 27 nov 2019
Obblighi di informativa
1. Le autorità competenti rendono pubbliche tutte le informazioni seguenti:
a)
i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro a norma della presente direttiva;
b)
le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033;
c)
i criteri generali e le metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione prudenziali di cui all’ della presente direttiva;
d)
i dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 nel loro Stato membro, tra cui il numero e la natura delle misure di vigilanza adottate conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva e delle sanzioni amministrative imposte conformemente all’ della presente direttiva.
2. Le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 sono sufficientemente complete e accurate da consentire un raffronto significativo dell’applicazione del paragrafo 1, lettere b), c) e d), da parte dalle autorità competenti dei vari Stati membri.
3. Le informazioni sono pubblicate in un formato comune e aggiornate regolarmente. Esse sono accessibili presso un’unica ubicazione elettronica.
4. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare il formato, la struttura, gli elenchi di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al paragrafo 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 4 entro il 26 giugno 2021.
Storico versioni
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