Art. 56
Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi
In vigore dal 27 nov 2019
Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi
La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare raccomandazioni al Consiglio per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di applicazione della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo da parte dalle imprese di investimento seguenti:
a)
imprese di investimento la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo;
b)
imprese di investimento situate in un paese terzo e la cui impresa madre abbia la sede centrale nell’Unione.
Storico versioni
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