Art. 54
Sanzioni
In vigore dal 27 nov 2019
Sanzioni
Ai sensi del capo 2, sezione 3, del presente titolo, gli Stati membri prevedono che sanzioni amministrative o altre misure amministrative intese a far cessare o a ridurre le violazioni delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di recepimento del presente capo o ad affrontarne le cause possano essere applicate alle holding di investimento, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione mista, o ai loro dirigenti responsabili.
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