Art. 52
Qualifiche degli amministratori
In vigore dal 27 nov 2019
Qualifiche degli amministratori
Gli Stati membri esigono che i membri dell’organo di gestione della holding di investimento o della società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per l’esercizio delle loro attribuzioni, tenendo conto del ruolo specifico delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:2034:oj#art-52