Art. 50

Verifica delle informazioni riguardanti entità situate in altri Stati membri

In vigore dal 27 nov 2019
Verifica delle informazioni riguardanti entità situate in altri Stati membri 1.   Gli Stati membri assicurano che, quando un’autorità competente di uno Stato membro ha bisogno di verificare le informazioni su imprese di investimento, holding di investimento, società di partecipazione finanziaria mista, enti finanziari, imprese strumentali, società di partecipazione mista o filiazioni che hanno sede in un altro Stato membro, comprese le filiazioni che siano imprese di assicurazione, ed effettua una richiesta in tal senso, le autorità competenti dell’altro Stato membro effettuano la verifica conformemente al paragrafo 2. 2.   Le autorità competenti che ricevono una richiesta a norma del paragrafo 1 agiscono in uno dei modi seguenti: a) procedono esse stesse alla verifica nel quadro delle loro competenze; b) consentono alle autorità competenti che hanno presentato la richiesta di procedere alla verifica; c) chiedono a un revisore o a un esperto di effettuare la verifica in modo imparziale e di comunicarne tempestivamente i risultati. Ai fini delle lettere a) e c), deve essere consentito alle autorità competenti che hanno presentato la richiesta di partecipare alla verifica.
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