Art. 23

Sanzioni

In vigore dal 23 ott 2019
Sanzioni 1.   Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che: a) ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni; b) attuano atti di ritorsione contro le persone di cui all’; c) intentano procedimenti vessatori contro le persone di cui all’; d) violano l’obbligo di riservatezza sull’identità delle persone segnalanti di cui all’. 2.   Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone segnalanti per le quali sia accertato che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false. Gli Stati membri prevedono anche misure per il risarcimento dei danni derivanti da tali segnalazioni o divulgazioni conformemente al diritto nazionale.
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