Misure di protezione dalle ritorsioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le persone di cui all’ siano protette dalle ritorsioni. Tali misure comprendono, in particolare, quelle di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.
2. Fatto salvo l’, paragrafi 2 e 3, qualora le persone effettuino una segnalazione o una divulgazione pubblica conformemente alla presente direttiva non sono considerate responsabili di aver violato eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni né incorrono in alcun tipo di responsabilità in relazione a tale segnalazione o divulgazione pubblica, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che detta segnalazione o divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva.
3. Le persone segnalanti non incorrono in responsabilità per l’acquisizione delle informazioni segnalate o divulgate pubblicamente né per l’accesso alle stesse, purché tale acquisizione o accesso non costituisca di per sé un reato. Nel caso in cui l’acquisizione o l’accesso costituisca di per sé un reato, la responsabilità penale deve continuare a essere disciplinata dal diritto nazionale applicabile.
4. Qualsiasi altra eventuale responsabilità delle persone segnalanti derivante da atti od omissioni che non sono collegati alla segnalazione o alla divulgazione pubblica o che non sono necessari per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva continua a essere disciplinata dal diritto dell’Unione o nazionale applicabile.
5. Nei procedimenti dinanzi a un giudice o un’altra autorità relativi a un danno subito dalla persona segnalante, e a condizione che tale persona dimostri di aver effettuato una segnalazione oppure di aver effettuato una divulgazione pubblica e di aver subito un danno, si presume che il danno sia stato compiuto per ritorsione a seguito di tale segnalazione o divulgazione. In questi casi, spetta alla persona che ha adottato la misura lesiva dimostrare che tale misura è imputabile a motivi debitamente giustificati.
6. Le persone di cui all’ hanno accesso a misure correttive adeguate contro le ritorsioni, compresi provvedimenti provvisori in attesa della definizione dei procedimenti giudiziari, conformemente al diritto nazionale.
7. Nei procedimenti giudiziari, compreso per diffamazione, violazione del diritto d’autore, violazione degli obblighi di segretezza, violazione delle norme in materia di protezione dei dati, divulgazione di segreti commerciali o per richieste di risarcimento fondate sul diritto privato, sul diritto pubblico o sul diritto del lavoro collettivo, le persone di cui all’ non incorrono in alcun tipo di responsabilità per effetto di segnalazioni o divulgazioni pubbliche a norma della presente direttiva. Tali persone hanno il diritto di invocare tale segnalazione o divulgazione per chiedere il non luogo a procedere, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che la segnalazione o la divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva.
Ove una persona segnali o divulghi pubblicamente informazioni relative a violazioni rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva e tali informazioni comprendano segreti commerciali e ove tale persona soddisfi le condizioni della presente direttiva, tale segnalazione o divulgazione pubblica è considerata lecita alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/943.
8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che vi siano, conformemente al diritto nazionale, misure correttive e un risarcimento integrale per i danni subiti dalle persone di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
eli:dir:2019:1937:oj#art-21
In sintesi
La disposizione stabilisce che chi effettua una segnalazione o divulgazione conforme alla direttiva non è responsabile per la violazione di vincoli di riservatezza, segreti commerciali, diritto d'autore o protezione dei dati, se riteneva la segnalazione necessaria per svelare l'illecito. Le persone segnalanti non rispondono nemmeno dell'accesso o acquisizione delle informazioni, a patto che ciò non costituisca autonomamente un reato. Se il segnalante subisce un danno dopo aver effettuato la segnalazione, si presume che si tratti di una ritorsione, lasciando a chi ha agito l'onere di provare motivi giustificati. Inoltre, sono garantite misure correttive adeguate contro le ritorsioni, compresi provvedimenti provvisori in attesa del giudizio.
Perché esiste questa norma
La norma mira a tutelare chi segnala violazioni da ritorsioni e conseguenze legali negative. In questo modo si garantisce che le persone non siano scoraggiate dal denunciare illeciti per timore di subire danni o azioni legali.
A chi si applica
Si applica agli Stati membri, chiamati ad attuare le tutele, e alle persone segnalanti o che effettuano divulgazioni pubbliche indicate dalla direttiva.
Esempio pratico
Un lavoratore segnala una grave violazione trasmettendo documenti aziendali riservati, ritenendoli necessari per provare il fatto. L'azienda tenta di citarlo per violazione del segreto aziendale e lo licenzia, ma per effetto di questa norma la divulgazione è considerata lecita e il licenziamento si presume una ritorsione vietata finché l'azienda non dimostra il contrario.
Adempimenti e conseguenze
Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a garantire la protezione dalle ritorsioni e l'accesso a misure correttive adeguate, inclusi provvedimenti provvisori; grava sull'autore della misura lesiva l'onere di dimostrare la sussistenza di motivi debitamente giustificati per superare la presunzione di ritorsione.
Domande frequenti
Il segnalante è responsabile se trasmette informazioni coperte da segreto?No, non incorre in alcun tipo di responsabilità per la violazione di restrizioni alla divulgazione o di segreti, purché avesse fondati motivi di ritenere la rivelazione necessaria per denunciare la violazione.
Cosa succede se il segnalante commette un reato per procurarsi le informazioni?La protezione non copre l'acquisizione o l'accesso alle informazioni qualora tale condotta costituisca di per sé un reato, la cui responsabilità penale resta disciplinata dal diritto nazionale applicabile.
Chi deve dimostrare l'avvenuta ritorsione nei procedimenti per danni subiti dal segnalante?Se la persona dimostra di aver fatto la segnalazione e di aver subito un danno, si presume la ritorsione; spetta a chi ha adottato la misura lesiva dimostrare che essa era dovuta a motivi debitamente giustificati.