Art. 21
Misure di protezione dalle ritorsioni
In vigore dal 23 ott 2019
Misure di protezione dalle ritorsioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le persone di cui all’ siano protette dalle ritorsioni. Tali misure comprendono, in particolare, quelle di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.
2. Fatto salvo l’, paragrafi 2 e 3, qualora le persone effettuino una segnalazione o una divulgazione pubblica conformemente alla presente direttiva non sono considerate responsabili di aver violato eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni né incorrono in alcun tipo di responsabilità in relazione a tale segnalazione o divulgazione pubblica, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che detta segnalazione o divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva.
3. Le persone segnalanti non incorrono in responsabilità per l’acquisizione delle informazioni segnalate o divulgate pubblicamente né per l’accesso alle stesse, purché tale acquisizione o accesso non costituisca di per sé un reato. Nel caso in cui l’acquisizione o l’accesso costituisca di per sé un reato, la responsabilità penale deve continuare a essere disciplinata dal diritto nazionale applicabile.
4. Qualsiasi altra eventuale responsabilità delle persone segnalanti derivante da atti od omissioni che non sono collegati alla segnalazione o alla divulgazione pubblica o che non sono necessari per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva continua a essere disciplinata dal diritto dell’Unione o nazionale applicabile.
5. Nei procedimenti dinanzi a un giudice o un’altra autorità relativi a un danno subito dalla persona segnalante, e a condizione che tale persona dimostri di aver effettuato una segnalazione oppure di aver effettuato una divulgazione pubblica e di aver subito un danno, si presume che il danno sia stato compiuto per ritorsione a seguito di tale segnalazione o divulgazione. In questi casi, spetta alla persona che ha adottato la misura lesiva dimostrare che tale misura è imputabile a motivi debitamente giustificati.
6. Le persone di cui all’ hanno accesso a misure correttive adeguate contro le ritorsioni, compresi provvedimenti provvisori in attesa della definizione dei procedimenti giudiziari, conformemente al diritto nazionale.
7. Nei procedimenti giudiziari, compreso per diffamazione, violazione del diritto d’autore, violazione degli obblighi di segretezza, violazione delle norme in materia di protezione dei dati, divulgazione di segreti commerciali o per richieste di risarcimento fondate sul diritto privato, sul diritto pubblico o sul diritto del lavoro collettivo, le persone di cui all’ non incorrono in alcun tipo di responsabilità per effetto di segnalazioni o divulgazioni pubbliche a norma della presente direttiva. Tali persone hanno il diritto di invocare tale segnalazione o divulgazione per chiedere il non luogo a procedere, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che la segnalazione o la divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva.
Ove una persona segnali o divulghi pubblicamente informazioni relative a violazioni rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva e tali informazioni comprendano segreti commerciali e ove tale persona soddisfi le condizioni della presente direttiva, tale segnalazione o divulgazione pubblica è considerata lecita alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/943.
8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che vi siano, conformemente al diritto nazionale, misure correttive e un risarcimento integrale per i danni subiti dalle persone di cui all’.
Storico versioni
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