Art. 25
Trattamento più favorevole e clausola di non regressione
In vigore dal 23 ott 2019
Trattamento più favorevole e clausola di non regressione
1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi l’ e l’, paragrafo 2.
2. L’attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione già offerto dagli Stati membri nei settori cui si applica la presente direttiva.
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