Art. 24

Divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso

In vigore dal 23 ott 2019
Divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso Gli Stati membri provvedono affinché i diritti e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva non possano essere oggetto di rinuncia o limitazione in virtù di accordi, regimi, forme o condizioni di lavoro, compreso un accordo arbitrale precontenzioso.
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