Art. 22
Misure per la protezione delle persone coinvolte
In vigore dal 23 ott 2019
Misure per la protezione delle persone coinvolte
1. Gli Stati membri assicurano che, in conformità della Carta, le persone coinvolte godano pienamente del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, compreso il diritto di essere sentiti e il diritto di accedere al proprio fascicolo.
2. Le autorità competenti provvedono, in conformità del diritto nazionale, affinché l’identità delle persone coinvolte sia tutelata fintanto che sono in corso indagini avviate dalla segnalazione o dalla divulgazione pubblica.
3. Le norme di cui agli relative alla protezione dell’identità delle persone segnalate si applicano anche alla tutela dell’identità delle persone coinvolte.
Storico versioni
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