Art. 20
Misure di sostegno
In vigore dal 23 ott 2019
Misure di sostegno
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui all’ abbiano accesso, a seconda dei casi, a misure di sostegno, sin particolare:
a)
a informazioni e consulenze esaustive e indipendenti, facilmente accessibili al pubblico e a titolo gratuito, sulle procedure e i mezzi di ricorso disponibili in materia di protezione dalle ritorsioni e sui diritti della persona coinvolta;
b)
a un’assistenza efficace da parte delle autorità competenti dinanzi a qualsiasi autorità pertinente associata alla loro protezione dalle ritorsioni, compreso, ove previsto dal diritto nazionale, la certificazione del fatto che possono beneficiare della protezione prevista dalla presente direttiva; e
c)
al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale e di un procedimento civile transfrontaliero conformemente alle direttive (UE) 2016/1919 e 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (48), nonché, in conformità del diritto nazionale, al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di ulteriori procedimenti e a consulenze legali o altri tipi di assistenza legale.
2. Gli Stati membri possono prevedere misure di assistenza finanziaria e sostegno, anche psicologico, per le persone segnalanti nell’ambito dei procedimenti giudiziari.
3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo possono essere fornite, a seconda dei casi, da un centro d’informazione o da un’autorità amministrativa indipendente unica e chiaramente identificata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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