Art. 23
Sanzioni
In vigore dal 23 ott 2019
Sanzioni
1. Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che:
a)
ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
b)
attuano atti di ritorsione contro le persone di cui all’;
c)
intentano procedimenti vessatori contro le persone di cui all’;
d)
violano l’obbligo di riservatezza sull’identità delle persone segnalanti di cui all’.
2. Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone segnalanti per le quali sia accertato che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false. Gli Stati membri prevedono anche misure per il risarcimento dei danni derivanti da tali segnalazioni o divulgazioni conformemente al diritto nazionale.
Storico versioni
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